LEGGE PROVINCIALE N

LEGGE PROVINCIALE N. 14 DEL 10-11-2000
PROVINCIA DI TRENTO

Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 48
del 21 novembre 2000

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L'articolo 8 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, come 
da ultimo modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 11 
settembre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici, 
privati aperti al pubblico
e dagli spazi aperti al pubblico esistenti
1. Al fine di procedere alla rimozione delle barriere 
architettoniche dagli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e 
dagli spazi aperti al pubblico esistenti, la Giunta provinciale, entro 
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, 
con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale 
della Regione Trentino-Alto Adige:
a) individua le tipologie degli edifici e degli spazi che richiedono 
la rimozione delle barriere architettoniche anche sulla base delle 
normative tecniche vigenti in materia;
b) definisce le modalità e i termini per la ricognizione in via 
prioritaria degli edifici pubblici, nonché di quelli privati aperti al 
pubblico e degli spazi aperti al pubblico esistenti in provincia che 
richiedono la rimozione delle barriere architettoniche;
c) definisce la misura delle agevolazioni da concedere ai privati 
proprietari interessati per la rimozione delle barriere 
architettoniche comunque nella misura massima del cinquanta per cento 
della spesa ammessa.
2. Entro il 31 dicembre 2001 i privati proprietari degli edifici e 
degli spazi ricadenti nelle tipologie di cui alla lettera a) del comma 
1 sono tenuti a rimuovere le barriere architettoniche ovvero a 
presentare domanda per la concessione delle agevolazioni. La 
presentazione della domanda sospende l'obbligo di rimozione delle 
barriere architettoniche fino all'inizio degli interventi da 
realizzare in applicazione del comma 3.
3. Sulla base della ricognizione di cui alla lettera b) del comma 1 
e delle domande presentate, la Provincia individua gli interventi da 
realizzare, le priorità per il finanziamento degli stessi e i termini 
per il completamento dei lavori.
4. Gli enti pubblici assicurano, nell'ambito di propri programmi, la 
priorità agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche 
negli edifici di loro proprietà per gli spazi aperti al pubblico."

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 8

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ARTICOLO 3

1. L'articolo 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 è 
sostituito dal seguente:
"Art. 16
Agevolazioni per la realizzazione di interventi di eliminazione o 
superamento
delle barriere architettoniche negli edifici privati
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate 
all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche in 
edifici privati la Provincia autonoma di Trento può concedere somme, 
fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo 
criteri e modalità da stabilire con deliberazione della Giunta 
provinciale. Nell'ambito di tali criteri devono essere previsti, in 
particolare, limiti massimi di reddito per l'ammissione alle 
agevolazioni finanziarie.
2. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme in materia di 
promozione delle autonomie e di attuazione del principio di 
sussidiarietà, al fine di semplificare il procedimento amministrativo, 
per l'ottenimento delle agevolazioni per la realizzazione di opere 
direttamente finalizzate all'eliminazione o al superamento delle 
barriere architettoniche negli edifici privati, gli interessati 
presentano domanda direttamente alla Provincia autonoma di Trento.
3. Non sono ammissibili ai benefici previsti dal presente articolo 
gli interventi da realizzare in edifici di proprietà dell'I.T.E.A."

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 16

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ARTICOLO 6

1. All'articolo 22 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, 
come modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 11 settembre 
1998, n. 10, il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
"4 bis. Nel caso di mancata rimozione delle barriere architettoniche o 
di mancata presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 8, si 
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al 
quattro per mille del valore catastale dell'immobile. La sanzione 
viene nuovamente applicata, aumentata del cinquanta per cento, quando 
non si sia provveduto alla rimozione delle barriere entro un anno dal 
precedente provvedimento sanzionatorio."

  

 
Note:

Avvertenza
   Note redatte dal servizio legislativo del Consiglio provinciale, 
con la collaborazione dei servizi della Giunta, al solo fine di 
facilitare la lettura del testo. Restano invariati valore ed efficacia 
della legge e degli atti trascritti.
Nota all'articolo 1
-  La legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (B.U. 15 gennaio 1991, 
n. 3) concerne "Eliminazione delle barriere architettoniche in 
provincia di Trento" ed è stata da ultimo modificata dalla legge 
provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (B.U. 15 settembre 1998, n. 38, 
suppl. n. 1).
Nota all'articolo 5
 Per la legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 vedi la nota 
all'articolo 1.
 Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
(G.U. 28 dicembre 1992, n. 303 - suppl. ord.) concerne "Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", ed è stato 
da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 
marzo 2000, n. 104 (G.U. 28 aprile 2000, n. 98).
 Gli articoli 327 e 328 del D.P.R. n. 495 del 1992, come 
rispettivamente modificati dagli articoli 185 e 186 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 
1996, n. 284 - suppl. ord.), dispongono:
"Art. 327
Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il 
conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle 
categorie A, B, C e D
1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a 
carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare 
la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di 
categoria A, B, C e D, purché la relativa funzione possa essere 
vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od 
ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre.
2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui 
all'articolo 119, comma 10, del codice, la funzionalità delle protesi 
e delle ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve essere 
verificata dalla commissione medica locale.
3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata 
dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a 
tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento.
4. L'efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento 
del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione 
generale della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal 
costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.
5. Il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria 
A per la guida di motocicli non può essere concessa ai minorati degli 
arti.
6. La commissione medica locale nel valutare la possibilità del 
rilascio di patenti speciali ai portatori di più minorazioni relative 
a più organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del 
soggetto, e può fissare un periodo di validità minore di quello 
massimo previsto dall'articolo 126 del codice.
Art. 328
Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la 
conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C 
e D
1. Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo 
somatico non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le 
manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai 
quali la patente abilita, possono conseguire, ottenere la conferma di 
validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle 
categorie A, B, C e D, purché i veicoli siano adattati secondo le loro 
esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere 
superfluo l'adattamento."
Nota all'articolo 6
 Per la legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 vedi la nota 
all'articolo 1.
 L'articolo 22 della L.P. n. 1 del 1991, come modificato dall'articolo 
44 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (B.U. 15 settembre 
1998, n. 38 - suppl. n. 1) e dall'articolo 6 della presente legge, 
dispone:
"Art. 22
Sanzioni
1. Per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, eseguiti in 
contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge, si 
applicano, sempreché non siano irrogabili le sanzioni 
dell'acquisizione al patrimonio pubblico ovvero della demolizione e 
rimessa in pristino, previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, le 
sanzioni di cui ai commi seguenti.
2. Il sindaco ordina la demolizione delle opere eseguite in 
contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge e la 
restituzione in pristino in conformità al progetto cui si riferisce la 
concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata 
ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
3. Nel caso di mancata realizzazione delle opere, previste nel 
progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia 
ovvero la relazione depositata ai sensi dell'articolo 26 della legge 
28 febbraio 1985, n. 47, il sindaco ne ordina l'esecuzione.
4. Per l'esecuzione dei provvedimenti del sindaco previsti ai commi 
2 e 3, ivi compreso l'eventuale recupero delle somme per le spese 
sostenute, si applicano le norme e le procedure della vigente 
disciplina urbanistica.
4 bis. Nel caso di mancata rimozione delle barriere architettoniche o 
di mancata presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 8, si 
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al 
quattro per mille del valore catastale dell'immobile. La sanzione 
viene nuovamente applicata, aumentata del cinquanta per cento, quando 
non si sia provveduto alla rimozione delle barriere entro un anno dal 
precedente provvedimento sanzionatorio.
4 ter. Le sanzioni di cui al comma 4 bis, con l'esclusione di quelle 
relative ad immobili di proprietà comunale, sono comminate dal sindaco 
con le modalità del titolo X - come da ultimo modificato dall'articolo 
66 del provvedimento legislativo concernente "Misure collegate con 
l'assestamento del bilancio per l'anno 1998" - della legge provinciale 
5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del 
territorio), in quanto applicabile. I relativi proventi sono 
introitati al bilancio comunale e destinati ad interventi per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche.
4 quater. Le sanzioni di cui al comma 4 bis relative agli immobili di 
proprietà comunale sono comminate dalla Provincia secondo le 
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al 
sistema penale), come da ultimo modificata dal decreto legislativo 13 
luglio 1994, n. 480. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e 
dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 
689 del 1981 spetta al dirigente del servizio competente in materia di 
urbanistica. I relativi proventi sono introitati al bilancio 
provinciale e destinati ad interventi per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche."
LAVORI PREPARATORI
-  Disegno di legge 12 novembre 1999, n. 58, d'iniziativa dei 
consiglieri Nerio Giovanazzi, Paola Vicini Conci, Guglielmo Valduga e 
Pino Morandini (Il Centro - U.P.D.), concernente "Modifica 
all'articolo 19 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 
(Eliminazione delle barriere architettoniche)".
-  Assegnato alla Terza commissione permanente il 2 dicembre 1999.
-  Parere favorevole della Terza commissione permanente espresso il 
19 aprile 2000.
-  Approvato dal Consiglio provinciale il 5 ottobre 2000.
-  Vistato dal Commissario del Governo il 6 novembre 2000.


 

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 22

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 8

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Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Provincia.
Trento, 10 novembre 2000

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA PROVINCIALE
L. DELLAI



VISTO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO
PREFETTO E. ORRÙ

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