LEGGE PROVINCIALE N. 14 DEL
10-11-2000
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Indice:
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IL CONSIGLIO
PROVINCIALE |
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ARTICOLO 1 1. L'articolo 8 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente: "Art. 8 Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblico esistenti 1. Al fine di procedere alla rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblico esistenti, la Giunta provinciale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige: a) individua le tipologie degli edifici e degli spazi che richiedono la rimozione delle barriere architettoniche anche sulla base delle normative tecniche vigenti in materia; b) definisce le modalità e i termini per la ricognizione in via prioritaria degli edifici pubblici, nonché di quelli privati aperti al pubblico e degli spazi aperti al pubblico esistenti in provincia che richiedono la rimozione delle barriere architettoniche; c) definisce la misura delle agevolazioni da concedere ai privati proprietari interessati per la rimozione delle barriere architettoniche comunque nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ammessa. 2. Entro il 31 dicembre 2001 i privati proprietari degli edifici e degli spazi ricadenti nelle tipologie di cui alla lettera a) del comma 1 sono tenuti a rimuovere le barriere architettoniche ovvero a presentare domanda per la concessione delle agevolazioni. La presentazione della domanda sospende l'obbligo di rimozione delle barriere architettoniche fino all'inizio degli interventi da realizzare in applicazione del comma 3. 3. Sulla base della ricognizione di cui alla lettera b) del comma 1 e delle domande presentate, la Provincia individua gli interventi da realizzare, le priorità per il finanziamento degli stessi e i termini per il completamento dei lavori. 4. Gli enti pubblici assicurano, nell'ambito di propri programmi, la priorità agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprietà per gli spazi aperti al pubblico."
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ARTICOLO 3 1. L'articolo 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 è sostituito dal seguente: "Art. 16 Agevolazioni per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati 1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche in edifici privati la Provincia autonoma di Trento può concedere somme, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri e modalità da stabilire con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'ambito di tali criteri devono essere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l'ammissione alle agevolazioni finanziarie. 2. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme in materia di promozione delle autonomie e di attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di semplificare il procedimento amministrativo, per l'ottenimento delle agevolazioni per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, gli interessati presentano domanda direttamente alla Provincia autonoma di Trento. 3. Non sono ammissibili ai benefici previsti dal presente articolo gli interventi da realizzare in edifici di proprietà dell'I.T.E.A."
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ARTICOLO 6 1. All'articolo 22 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, come modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il comma 4 bis è sostituito dal seguente: "4 bis. Nel caso di mancata rimozione delle barriere architettoniche o di mancata presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al quattro per mille del valore catastale dell'immobile. La sanzione viene nuovamente applicata, aumentata del cinquanta per cento, quando non si sia provveduto alla rimozione delle barriere entro un anno dal precedente provvedimento sanzionatorio." Avvertenza Note redatte dal servizio legislativo del Consiglio provinciale, con la collaborazione dei servizi della Giunta, al solo fine di facilitare la lettura del testo. Restano invariati valore ed efficacia della legge e degli atti trascritti. Nota all'articolo 1 - La legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (B.U. 15 gennaio 1991, n. 3) concerne "Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento" ed è stata da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (B.U. 15 settembre 1998, n. 38, suppl. n. 1). Nota all'articolo 5 Per la legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 vedi la nota all'articolo 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (G.U. 28 dicembre 1992, n. 303 - suppl. ord.) concerne "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", ed è stato da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 104 (G.U. 28 aprile 2000, n. 98). Gli articoli 327 e 328 del D.P.R. n. 495 del 1992, come rispettivamente modificati dagli articoli 185 e 186 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284 - suppl. ord.), dispongono: "Art. 327 Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D 1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, purché la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre. 2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui all'articolo 119, comma 10, del codice, la funzionalità delle protesi e delle ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale. 3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento. 4. L'efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato. 5. Il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria A per la guida di motocicli non può essere concessa ai minorati degli arti. 6. La commissione medica locale nel valutare la possibilità del rilascio di patenti speciali ai portatori di più minorazioni relative a più organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare un periodo di validità minore di quello massimo previsto dall'articolo 126 del codice. Art. 328 Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D 1. Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D, purché i veicoli siano adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento." Nota all'articolo 6 Per la legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 vedi la nota all'articolo 1. L'articolo 22 della L.P. n. 1 del 1991, come modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (B.U. 15 settembre 1998, n. 38 - suppl. n. 1) e dall'articolo 6 della presente legge, dispone: "Art. 22 Sanzioni 1. Per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, eseguiti in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano, sempreché non siano irrogabili le sanzioni dell'acquisizione al patrimonio pubblico ovvero della demolizione e rimessa in pristino, previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, le sanzioni di cui ai commi seguenti. 2. Il sindaco ordina la demolizione delle opere eseguite in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge e la restituzione in pristino in conformità al progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 3. Nel caso di mancata realizzazione delle opere, previste nel progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il sindaco ne ordina l'esecuzione. 4. Per l'esecuzione dei provvedimenti del sindaco previsti ai commi 2 e 3, ivi compreso l'eventuale recupero delle somme per le spese sostenute, si applicano le norme e le procedure della vigente disciplina urbanistica. 4 bis. Nel caso di mancata rimozione delle barriere architettoniche o di mancata presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al quattro per mille del valore catastale dell'immobile. La sanzione viene nuovamente applicata, aumentata del cinquanta per cento, quando non si sia provveduto alla rimozione delle barriere entro un anno dal precedente provvedimento sanzionatorio. 4 ter. Le sanzioni di cui al comma 4 bis, con l'esclusione di quelle relative ad immobili di proprietà comunale, sono comminate dal sindaco con le modalità del titolo X - come da ultimo modificato dall'articolo 66 del provvedimento legislativo concernente "Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998" - della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), in quanto applicabile. I relativi proventi sono introitati al bilancio comunale e destinati ad interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. 4 quater. Le sanzioni di cui al comma 4 bis relative agli immobili di proprietà comunale sono comminate dalla Provincia secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dal decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio competente in materia di urbanistica. I relativi proventi sono introitati al bilancio provinciale e destinati ad interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche." LAVORI PREPARATORI - Disegno di legge 12 novembre 1999, n. 58, d'iniziativa dei consiglieri Nerio Giovanazzi, Paola Vicini Conci, Guglielmo Valduga e Pino Morandini (Il Centro - U.P.D.), concernente "Modifica all'articolo 19 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche)". - Assegnato alla Terza commissione permanente il 2 dicembre 1999. - Parere favorevole della Terza commissione permanente espresso il 19 aprile 2000. - Approvato dal Consiglio provinciale il 5 ottobre 2000. - Vistato dal Commissario del Governo il 6 novembre 2000.
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Formula Finale: La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della |
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